Prospetto disabili: cosa fare in presenza di “scoperture”

Disabili e Categorie Protette: gli obblighi della L. 68/99

I datori di lavoro, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze, in misura diversificata secondo le dimensioni
aziendali e con riferimento al personale occupato sul territorio nazionale:

I datori di lavoro comunicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di
personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette attraverso il prospetto informativo.

COMPUTO DIMENSIONE AZIENDALE: chi conta e chi no

  1. I lavoratori a tempo determinato si computano unicamente nel caso in cui il contratto compresi eventuali proroghe e rinnovi abbia durata superiore a 6 mesi
  2. I lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione all’orario effettivamente svolto rapportato al tempo pieno
  3. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito si contano come una sola unità
  4. I lavoratori intermittenti sono computati in proporzione all’orario effettivo di lavoro in ciascun semestre
  5. I disabili impiegati con telelavoro non sono computabili nell’organico quando viene loro affidata una quantità di
    lavoro tale da garantire una prestazione corrispondente al normale orario di lavoro applicato in azienda

Quando scatta l’obbligo?

• Dopo 60 giorni dal raggiungimento della soglia occupazionale (≥ 15 dipendenti).
• Entro 60 giorni da ogni variazione che comporti una nuova fascia occupazionale.

COME SI PUO’ ADEMPIERE ALL’OBBLIGO?

  1. Assunzione diretta: R ichiesta numerica (da graduatoria) o nominativa al Centro per l’Impiego;
  2. Riconoscimento della disabilità in costanza di rapporto : di un lavoratore già assunto che ottiene il riconoscimento di disabilità conforme ai criteri di legge, può essere computato nella quota d’obbligo in tal caso la riduzione della capacità lavorativa deve essere pari o superiore al 60%
  3. Convenzione ordinaria (art. 11) e Convenzioni di inserimento lavorativo e cooperative sociali (art. 14)
  4. Esonero parziale (solo per aziende con oltre 35 dipendenti) dipendenti): In caso di comprovate difficoltà, le aziende possono essere esonerate fino al 60% della quota di scopertura

ESONERO PARZIALE DELL’OBBLIGO (art. 5, co. 3, L. 68/1999; D.M. 357/2000)

Valido solo per i datori di lavoro con più di 35 dipendenti,
Subordinato al pagamento di un contributo pari a 39,21 al giorno per ciascun disabile non assunto.

La richiesta va presentata al Servizio Collocamento Mirato provinciale in presenza delle seguenti condizioni:
• Faticosità della prestazione lavorativa;
• Pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni
ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa
• Particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

CONVENZIONE ART.11, c.1 e 2 L.68/99

Stipulata tra Datore di lavoro e Centro per l’impiego per stabilire tempi e modalità agevolando l’inserimento delle persone con disabilità.

Modalità:

  • facoltà scelta nominativa
  • svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento,
  • assunzione con contratti a termine,
  • svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti da ccnl

Durante il periodo di validità della convenzione, l’azienda risulta adempiente e non sanzionabile.

Sanzione per mancata ottemperanza

Attualmente € 196,05 per ogni giorno lavorativo inadempiuto per ogni posto riservato non coperto.
(sanzione amministrativa pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo)

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