Trattamento di fine rapporto (TFR),

TFR e previdenza complementare

Le novità in vigore dal 1° luglio 2026, tra prime indicazioni di COVIP e Ministero del Lavoro

I L Q U A D R O NO R M A T I V O

Cosa cambia dal 1° luglio 2026

La Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), modificando l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005, introduce un nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Sostituisce il precedente meccanismo dell’adesione con modalità tacite, e riguarda esclusivamente le nuove assunzioni successive al 30 giugno 2026.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Chi è coinvolto dalla riforma


Per ogni nuova assunzione dal 1° luglio 2026 il datore di lavoro deve preliminarmente qualificare il lavoratore in una di queste categorie.

  1. Lavoratore di prima assunzione: mai stato dipendente privato in precedenza. Si applica integralmente il nuovo meccanismo di adesione automatica.
  2. Lavoratore riassunto: già titolare di un precedente rapporto di lavoro dipendente. Il meccanismo si applica con alcuni adattamenti.
  3. Lavoratori esclusi: domestici, dipendenti pubblici e altre fattispecie specifiche: la riforma non si applica.

LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE
Il meccanismo di adesione automatica

Al momento dell’assunzione, il lavoratore è considerato “aderente” alla previdenza complementare, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni dalla data di assunzione.

EFFETTI DELL’AD ESIONE AUTOMATICA
Cosa versa l’azienda, e da quando

FONDO DI DESTINAZIONE
Come si individua il fondo pensione

La verifica spetta al datore di lavoro, sulla base dei contratti collettivi applicati in azienda (nazionali, territoriali o aziendali)

Novità: la forma di destinazione deve ora tenere conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età dell’aderente. Le forme non adeguate non sono idonee a raccogliere adesioni automatiche. La COVIP, nella Deliberazione del 19 giugno 2026, impone ai datori di lavoro di acquisire informazioni dalla forma pensionistica
complementare in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.

LA SCELTA DEL LAVORATORE
Rinunciare all’adesione automatica

Il lavoratore di prima assunzione, entro 60 giorni, con efficacia retroattiva, può scegliere tra due alternative:

LAVORATORI RIASSUNTI
Le regole per chi è già stato dipendente


Decisiva è la dichiarazione resa dal lavoratore in fase di assunzione rispetto alla precedente scelta di destinazione del TFR.

CASI PARTICOLARI · 1
Chi resta escluso dal meccanismo

CASI PARTICOLARI · 2
Contratti a termine e rapporti flessibili

Per i rapporti di breve durata l’adesione automatica non è scontata: conta se e quando il rapporto supera i 60 giorni.

CASI PARTI COLARI · 3
Settori e situazioni specifiche

Alcuni settori e vicende del rapporto seguono regole proprie nel calcolo dei 60 giorni e nella destinazione del TFR

P R O S S I M I P A S S I
Cosa deve fare l’azienda

  • Verificare il CCNL applicato
  • Individuare accordi collettivi, nazionali/territoriali/aziendali, e la forma pensionistica di riferimento.
  • Consegnare l’informativa
  • Obbligo di informativa dettagliata al neoassunto su accordi, meccanismo, fondo di destinazione e tempistiche.
  • Raccogliere le dichiarazioni
  • In particolare per i riassunti: acquisire la dichiarazione sulla precedente posizione previdenziale.
  • Presidiare i termini di 60 giorni
  • Tracciare le scadenze per ogni neoassunto e attivare tempestivamente i versamenti dovuti

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