Smart Working: Obbligo Informativa sulla Sicurezza. Novità L. 34.2026

La novità normativa – Legge 11 marzo 2026, n. 34

L’art. 11 della Legge annuale sulle PMI (L. n. 34/2026) ha introdotto il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza), che rafforza un obbligo già esistente – previsto dall’art. 22 della L. n. 81/2017 – conferendogli rilevanza penale in caso di inadempimento.
In sintesi: ogni datore di lavoro che si avvale di dipendenti in smart working è tenuto a consegnare una specifica informativa scritta sulla sicurezza, con cadenza almeno annuale, ai dipendenti interessati e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove presente.

A chi va consegnata e come documentare l’adempimento

La legge individua con precisione i destinatari obbligatori della consegna. L’art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e l’art. 22 della L. n. 81/2017 stabiliscono che l’informativa deve essere consegnata a:

  • Lavoratori in Smart Working
  • RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ove presente

Distinzione importante: obbligo di consegna e prova dell’adempimento

La consegna dell’informativa al lavoratore e al RLS è un obbligo di legge esplicito, la cui violazione è ora penalmente sanzionata. La firma del lavoratore e del RLS non è invece espressamente richiesta dalla norma come adempimento autonomo, ma rappresenta lo strumento pratico indispensabile per dimostrare, in caso di verifica ispettiva, che la consegna ha effettivamente avuto luogo. Si raccomanda pertanto di raccogliere sempre le firme e di conservare la documentazione con cura.

Modalità e tempistica di consegna

Le sanzioni previste in caso di inadempimento

Attenzione Sanzioni penali applicabili dall’8 aprile 2026.

Il mancato adempimento dell’obbligo informativo è ora sanzionato penalmente ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008.

Il datore di lavoro inadempiente rischia:

• Arresto da 2 a 4 mesi

• oppure ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96

È fondamentale adeguarsi immediatamente e conservare la documentazione che attesti l’avvenuta consegna annuale.

Contenuto dell’informativa

La norma stabilisce che l’informativa deve individuare:

  • i rischi generali connessi allo svolgimento del lavoro agile in ambienti non nella disponibilità del datore di lavoro (es. domicilio, spazi di co-working);
  • i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione;
  • con particolare riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali (affaticamento visivo, problematiche posturali, stress lavoro-correlato).

Il documento vale anche ad assolvere tutti gli altri obblighi di sicurezza compatibili con lo smart working, compresi quelli sui videoterminali previsti dagli artt. 172-179 del D.Lgs. n. 81/2008.

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