Scadenza istanza INPS: 30 aprile 2026
Si avvicina la scadenza per presentare all’INPS la domanda di esonero contributivo legata alla vostra Certificazione della Parità di Genere. Si tratta di un beneficio concreto riconosciuto dall’art. 5 della L. n.162/2021 alle aziende che hanno conseguito la certificazione secondo la prassi UNI/PdR 125:2022.
Il beneficio in sintesi
L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nella
misura massima dell’1% dei contributi datoriali, con un tetto di € 50.000 annui per codice fiscale.
Il beneficio si applica per l’intero periodo di validità della certificazione, ovvero per 36 mesi a decorrere dal primo mese di validità.
Una volta accolta la domanda, l’INPS attribuirà il codice di autorizzazione CA “4R”, che consente la concreta fruizione dello sgravio in busta paga. L’esito delle domande, elaborate dall’INPS dopo la scadenza del 30 aprile, verrà comunicato tramite il Portale delle Agevolazioni con una delle seguenti modalità:
- “Accolta” – riconoscimento dell’intero importo spettante (1% nel limite di € 50.000);
- “Accolta parziale” – esonero ridotto proporzionalmente nel caso in cui le risorse complessivamente stanziate(€ 50 milioni annui) non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste ammissibili.
Cosa succede se avete già presentato domanda in passato
Se la vostra domanda è già stata accolta in una campagna precedente e la certificazione è ancora in corso di validità, non è necessario presentare una nuova istanza: l’esonero viene riconosciuto automaticamente per l’intero triennio. Ripresentare la domanda per la stessa posizione comporterebbe il rifiuto automatico da parte dell’INPS.
Diverso è il caso in cui abbiate ricevuto un’accoglienza parziale e riteniate che l’importo riconosciuto sia inferiore al dovuto per via di dati errati nella domanda precedente. In quella situazione è possibile rinunciare allo sgravio già accordato e ripresentare una nuova istanza nell’ambito della campagna in corso, sempre entro il 30 aprile 2026.
In caso di rinuncia o revoca della certificazione
Qualora doveste rinunciare alla certificazione o questa venisse revocata, siete tenuti a comunicarlo tempestivamente sia all’INPS – tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente – sia al Dipartimento per le Pari Opportunità via PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it.
In tale eventualità è obbligatorio sospendere immediatamente l’utilizzo dello sgravio a partire dalla data di rinuncia o revoca.