Assunzioni agevolate
(Legge Bilancio 2023: L. n. 197/2022 art.1 c.297)
Incentivi previsti:
- esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico ditta con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
- per un periodo massimo di 36 mesi;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Riservati ai datori di lavoro privati:
- che, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, che, alla data di assunzione o conversione, non abbiano compiuto 36 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato nell’arco della vita lavorativa;
- che, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, per un periodo massimo di 48 mesi.
Esclusione: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti a chiamata, dirigenti, prestazioni di lavoro occasionale.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Oggi l’esonero seppur vigente, non è immediatamente operativo poiché in attesa di autorizzazione.
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Giovani NEET – Decreto Lavoro 48/2023
(Decreto Lavoro 2023: Art. 27, D.L. 48/2023)
Incentivi previsti:
- 60% della retribuzione media mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
- o del 20% qualora faccia cumulo con l’agevolazione under 36;
- per un periodo massimo di 12 mesi;
- nel limite delle risorse disponibili (richiesta preventiva all’Inps, per prenotare i fondi).
Riservati ai datori di lavoro privati che dal 01/06/2023 al 31/12/2023, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o con contratto di apprendistato giovani:
- con meno di 30 anni;
- non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione (Neet);
- siano iscritti al programma “Iniziativa Occupazione Giovani”.
I requisiti devono ricorre congiuntamente.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico. Attese indicazioni INPS per l’utilizzo.
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Incentivo Lavoratori e/o Donne over 50
(Legge Bilancio 2023: L. n. 197/2022 art.1 c.298)
Incentivi previsti:
- esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico ditta;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.
Estensione per l’anno 2023 delle condizioni previste dalla Legge Fornero L. n. 92/2012 art.4 c.8 e ss. e dalla Legge Bilancio 2021: L. n. 178/2020 art.1 c.16 ai datori di lavoro privati:
- che, dal 01/01/2013, assumono LAVORATORI di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;
- che, nel biennio 2021-2022, assumono LAVORATRICI svantaggiate:
a. over 50 e disoccupate da oltre 12 mesi;
b. di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
c. di qualsiasi età, che svolgono professioni in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità; occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
d. di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Esclusione: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti a chiamata, prestazioni di lavoro occasionale.
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 34/2013, ha precisato che possono definirsi privi di impiego regolarmente retribuito:
- coloro che non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
- coloro che non abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuale minimo escluso da imposizione(4.800 euro per lavoro autonomo e 8.145 euro per lavoro parasubordinato).
Con la decisione dell’11/01/2022, la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità dell’esonero per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate ENTRO il 30/06/2022. Oggi l’esonero seppur vigente, non è immediatamente operativo poiché in attesa di autorizzazione.
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Decontribuzione Sud
(Decreto Agosto: D.L. n. 104/2020 art. 27 e Legge Bilancio 2021: L. n. 178/2020 art.1 c. 161 e ss.)
Incentivi previsti
- esonero dal versamento del 30% dei contributi previdenziali a carico ditta;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico ditta, modulato come segue:
a.in misura pari al 30% fino al 31/12/2025;
b.in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
c.in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Ai datori di lavoro privati, dal 01/10/2020 al 31/12/2020:
con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE o comunque compreso tra il 75% e il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (vi rientrano le Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
Esclusi: settore agricolo e lavoro domestico.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea che con la decisione del 6 dicembre 2022 ha autorizzato la concedibilità dell’esonero fino al 31/12/2023.
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Esonero contributivo beneficiari assegno d’inclusione
(Legge Bilancio 2023: L. n. 197/2022, art.1 c. 294 e ss.)
Incentivi previsti:
- esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico ditta;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per un periodo massimo di 12 mesi.
Riservati ai datori di lavoro privati:
- che, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Esclusione: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti a chiamata, prestazioni di lavoro occasionale.
Tale esonero è alternativo all’incentivo previsto dal D.L. n. 4/2019, decreto istitutivo del RDC,
che riconosceva al datore di lavoro le mensilità residue del RDC dovute al lavoratore in caso di assunzione.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Oggi l’esonero seppur vigente, non è immediatamente operativo poiché in attesa di autorizzazione.
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Esonero contributivo beneficiari assegno d’inclusione
(Decreto Lavoro 2023: Art. 10 D.L. 48/2023)
Incentivo previsti
SOGGETTO A REGOLA DE MINIMIS
- esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico ditta;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per un periodo massimo di 12 mesi.
SOGGETTO A REGOLA DE MINIMIS
- esonero dal versamento del50% dei contributi previdenziali a carico ditta;
- nel limite massimo di importo pari a4.000eurosu base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- per un periodo massimo di 12 mesi.
Riservati ai datori di lavoro privati:
- che, dal 01/01/2024 assumono beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o contratto di apprendistato;
- che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- che, dal 01/01/2024 assumono con contratti a tempo determinato o stagionali.
Esclusione: contratti di lavoro domestico, contratti a chiamata, prestazioni di lavoro occasionale.
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Ulteriori condizioni per la fruizione degli incentivi
Il diritto alla legittima fruizione di un esonero contributivo è sempre subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- Il datore di lavoro deve avere DURC valido (regolare versamento dei contributi INPS e INAIL);
- Il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- Il datore di lavoro non deve procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- Il datore di lavoro deve rispettare le disposizioni del CCNL di riferimento, verificare di essere in regola con le Disposizioni relative alla Sicurezza e, qualora sussistano i requisiti dimensionali, con l’assolvimento del collocamento obbligatorio (disabili);
- SOLO PER INCENTIVO OVER 50, ESONERO CONTRIBUTIVO BENEFICIARI RDC, ESONERO CONTRIBUTIVO DISABILI: l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga o la trasformazione del rapporto di lavoro realizzano un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
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PRESTAZIONI OCCASIONALI
Libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale (Voucher)
(art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto dalla L. n. 96/2017)
Ricorso alle prestazioni occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:
- Libretto di famiglia, ossia un vero e proprio libretto del lavoro occasionale virtuale riservato alle persone fisiche che lo utilizzano, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, ma per remunerare piccoli lavori domestici (inclusi i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione), l’assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, l’insegnamento privato supplementare. Il pagamento di questa prestazione avviene tramite voucher o buono lavoro del valore generico di € 10,00 per ogni ora di lavoro (€ 8,00 netti).
- Contratto di prestazione occasionale (Voucher), ossia una nuova tipologia di contratto da attivare sul portale dell’Inps riservato a professionisti, imprenditori, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche. Il pagamento di questa prestazione avviene tramite voucher o buono lavoro del valore generico di € 12,53 per ogni ora di lavoro (€ 9,00 netti), peraltro, la prestazione deve avere durata minima di 4 ore.
(Decreto Lavoro 2023: Art. 37D.L.48/2023)
Limiti dimensionali
- 25 lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato;
- SOLO utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Limiti economici
Importo massimo di compenso erogabile per anno civile:
- singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori,€ 15.000.00;
- singolo prestatore alla totalità degli utilizzatori €. 5.000,00;
- singolo prestatore in favore di singolo utilizzatore, €. 2.500,00;
- SOLO utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Limiti durata
per la generalità degli utilizzatori, 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (1° gennaio-31 dicembre).
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