Speciale Decreto Dignità Luglio 2018

Il 14 luglio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il decreto Dignità. Vediamo che cosa comporta per le aziende e le principali novità.

 

Decreto Dignità e contratti a tempo determinato

Il decreto dignità a quali contratti viene applicato?

Le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato:

  • Stipulati dal 15/07/2018
  • Rinnovati o prorogati dal 15/07/2018

 

Quali sono le principali novità per i contratti a tempo determinato?

Il contratto a tempo determinato potrà essere stipulato senza una motivazione specifica per un periodo massimo di 12 mesi.

Nel caso in cui il termine del contratto possa essere giustificato da ragioni legate ad esigenze temporanee ed oggettive legate:

  • Ad incrementi non programmabili di produttività
  • Alla sostituzione di lavoratori assenti

Il contratto potrà avere durata per un periodo massimo di 24 mesi.
Questo limite deve essere rispettato dalla somma di tutti i contratti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, che siano conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

Il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato, nei termini definiti precedentemente, per una massimo di 4 volte. A partire dalla quinta proroga, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Il lavoratore potrà impugnare il contratto a tempo determinato, in caso di superamento dei limiti sopra indicati, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

 

Decreto Dignità e contratti di somministrazione

A quali contratti viene applicato?

Le nuove regole introdotte dal Decreto Dignità si applicano ai contratti di somministrazione a tempo determinato, tra Agenzia di Somministrazione e Lavoratore :

  • Stipulati dal 15/07/2018
  • Rinnovati o prorogati dal 15/07/2018

Quali sono le principali novità?

Il contratto a di somministrazione a tempo determinato sarà sottoposto stesse alle limitazioni viste per il contratto a tempo determinato, con eccezione:

  1. del numero complessivo di contratti a tempo determinato
  2. del diritto di precedenza

Attenzione:
È importante sottolineare che le regole sopra esposte relative alla somministrazione regolano il rapporto di lavoro tra Agenzia di Somministrazione e Lavoratore e la nuova normativa non fa alcuna menzione del contratto commerciale tra Utilizzatore e Agenzia di Somministrazione!

Il limite che rimane in capo all’utilizzatore è legato al fatto che i periodi in cui il lavoratore ha prestato opera come somministrato, fanno cumulo ai fini del limite della durata massima (24 mesi) di eventuali contratti a tempo determinato stipulati successivamente.

Es: se il lavoratore Mario Rossi ha prestato opera come somministrato per 18 mesi nell’impresa Alfa srl, l’azienda potrà stipulare un contratto a tempo determinato, direttamente con il Sig. Rossi per un massimo di altri 6 mesi a fronte di esigenze produttive temporanee e non programmabili.

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decreto dignità: le novità nei contratti di lavoro

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