NUOVA GESTIONE DEL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (VOUCHER) – D.L. 50/2017

In data 15 Giugno 2017 è stato approvato definitivamente il DDL. N. 2583 di conversione in legge del D.L. n. 50/2017 che, all’art. 54 bis, disciplina ex novo il lavoro occasionale accessorio.

I vouchers verranno gestiti attraverso due modalità:

  • Il “Libretto famiglia” per le prestazioni occasionali rese nei confronti di persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa;
  • Il “Contratto di prestazione occasionale” per gli altri soggetti ad eccezione di:
    • Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
    • Imprese del settore agricolo;
    • Imprese dell’edilizia e dei settori affini;
    • Nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

Sia per quanto riguarda il libretto famiglia che per il contratto di prestazione occasionale sussistono i seguenti limiti:

  • Nel corso di un anno civile ciascun prestatore non può percepire un importo superiore a € 5.000,00 a titolo di lavoro occasionale per la totalità degli utilizzatori;
  • Nel corso di un anno civile ciascun utilizzatore non può erogare, alla totalità dei prestatori un importo superiore a € 5.000;
  • Nel corso di un anno civile il medesimo utilizzatore non può erogare ad ogni prestatore più di € 2.500 a titolo di lavoro occasionale.
  • Non è possibile attivare un rapporto di lavoro occasionale tra utilizzatore e prestatore qualora quest’ultimo abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

In caso di superamento da parte dell’utilizzatore dei limiti sopra citati, oppure una durata superiore a 280 ore della prestazione nel corso dell’anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Ai fini del raggiungimento dei limiti di reddito sopra indicati, i compensi erogati a particolari soggetti, possono essere computati al 75 per cento, quindi prevedendo un trattamento di miglior favore ed un limite reddituale più alto. Rientrano nell’eccezione, i corrispettivi per prestazioni rese da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Resta il trattamento particolare riservato al settore agricolo per il quale è possibile utilizzare il contratto occasionale per pensionati, studenti e disoccupati non iscritti, l’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

 

Per potere accedere alle prestazioni sia l’utilizzatore che il prestatore devono essere registrati all’interno della “piattaforma telematica INPS”.

Per attivare il contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore deve, preventivamente rispetto all’attivazione della prestazione, versare le somme da corrispondere.

I versamenti da parte dell’utilizzatore sulla propria posizione INPS – Lavoro occasionale, devono essere effettuati mediante F24. In precedenza era anche possibile effettuare un versamento tramite bollettino postale e, quindi, recarsi presso lo sportello INPS con la ricevuta per farsi accreditare dall’operatore l’importo versato. Al momento non viene specificato dalla legge o da INPS se tale modalità continuerà ad essere utilizzabile oppure no. Sembra che verrà attivata anche una modalità di pagamento on-line.

A seguito della registrazione dei dati anagrafici del prestatore sul sito INPS, bisogna attendere che l’ente contatti il prestatore medesimo per le verifiche del caso, prima di poter effettivamente procedere con la comunicazione di attivazione del rapporto di lavoro occasionale.

Anche l’attivazione del rapporto di lavoro, per la quale occorre attivare telematicamente sia gli estremi dell’utilizzatore che del prestatore, viene effettuata sul portale dell’ente oppure, in alternativa,  tramite il call center INPS (numero verde 803-164).

Come da modifiche normative intervenute poco prima dell’abolizione della normativa sui buoni lavoro come li conoscevamo, è necessario, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione,  comunicare i dati della giornata lavorativa. Tale adempimento avveniva in precedenza tramite l’invio di una mail all’ispettorato del lavoro, mentre la nuova legge prevede che tale comunicazione avvenga “attraverso la piattaforma informatica INPS o attraverso il servizio di contact center dell’INPS”. La dichiarazione deve contenere:

  1. Dati anagrafici ed identificativi del prestatore;
  2. Luogo di svolgimento della prestazione;
  3. Oggetto della prestazione;
  4. data, ora di inizio e di termine della prestazione;
  5. compenso pattuito per la prestazione.

Inoltre il DL 50/2017 prevede che in ogni caso le prestazioni inferiori alle 4 ore giornaliere vengano retribuite con un minimo di Euro 36,00 netti. Tale previsione fa il paio con quella che aumenta l’importo minimo erogabile per ogni ora di lavoro ad Euro 9,00 netti (Euro 12,37 lordi). Fa eccezione il settore agricolo per il quale il valore orario è parificato a quello previsto dal CCNL di settore, siglato dalle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale.

Il portale INPS al momento non prevede la schermata per l’invio della dichiarazione di cui sopra  e non è ancora stato chiarito se, nelle more, si può procedere con l’invio della mail all’ispettorato come in precedenza.

In ogni caso è prevista una circolare da parte di INPS entro fine giugno, che chiarisca tutti i dubbi in merito e pare che la nuova piattaforma telematica dell’ente, con tutte le funzionalità necessarie, verrà messa on line a partire dal 10/07/2017.

Per tutto quanto sopra riteniamo quindi che fino a tale data non sarà ancora possibile utilizzare i nuovi buoni lavoro.

La  violazione dell’obbligo di comunicazione comporta per l’utilizzatore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui viene accertata la violazione. L’importo è una somma da € 500 a € 2.500.

Qualora la prestazione non dovesse avere luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicarlo, entro tre giorni, con le stesse modalità sopra descritte.

L’INPS provvederà al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo accreditando l’importo sul conto corrente bancario del prestatore o mediante bonifico bancario domiciliato presso gli uffici postali.

Si precisa infine che:

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause ed al riposo settimanale in ottemperanza alla legge sull’orario di lavoro.

L’utilizzatore è tenuto, nei confronti dei lavoratori occasionali, a rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

IL LIBRETTO FAMIGLIA

Il Libretto Famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, acquistabile attraverso la “piattaforma informatica INPS” o attraverso gli uffici postali.

L’utilizzatore, ossia la persona fisica, si servirà di questo libretto per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori per piccoli lavoro domestici, lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini o a persone anziane, insegnamento privato supplementare.

Il valore nominale dei titoli di pagamento contenuti nel libretto famiglia è pari ad € 10,00 per ogni ora di prestazione, di cui € 1,65 a carico dell’utilizzatore per la contribuzione INPS, € 0,25 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e € 0,10 per il pagamento dei costi di gestione. Il lavoratore, dunque, percepirà € 8,00 per ogni ora di lavoro prestata.

Entro il giorno 3 del mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa l’utilizzatore, attraverso il sito o il contact center dell’INPS, dovrà comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e durata della prestazione,  nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

 

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