Contratti a Tempo Determinato – Decreto Lavoro (D.L. 48/2023)
Limite massimo di durata:
- Resta inalterato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, pari a 24 mesi.
- Non ha subito variazioni il numero massimo di proroghe consentite né il regime dello stop and go.
Proroghe e rinnovi:
- Dal 5 maggio 2023, i datori di lavoro potranno fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di 12 mesi, senza necessità di apporre causali.
- I rapporti di lavoro a termine intercorsi prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di 12 mesi.
- Proroghe e rinnovi, nei primi 12 mesi di durata, possono adesso intervenire liberamente senza specificare alcuna condizione.
Scarica le slide per approfondire
Welfare per Dipendenti con Figli a Carico
In scadenza al 31/12/2023
Il limite per erogare benefit ai dipendenti con figli a carico è stato innalzato a 3.000 euro per il solo anno 2023, per tutti gli altri resta il limite di 258,32€. Anche le somme o i rimborsi per il pagamento delle utenze domestiche sono esenti da imposte. Il bonus è esente da Irpef e da imposta sostitutiva sui premi di produttività.
Beneficiari e condizioni
Il beneficio si applica a ogni genitore con reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, purché il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi: o Il reddito del figlio a carico non deve superare i 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Presupposti per l’agevolazione
Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto. Deve indicare il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. La comunicazione può essere fatta secondo modalità concordate.
In caso di cambiamenti dei presupposti, il dipendente deve comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro.
Recupero del beneficio non spettante
Il datore di lavoro recupera il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi. Il recupero deve avvenire entro i termini per le operazioni di conguaglio anno imposta 2023.
Scarica le slide per approfondire
I Lavoratori Sportivi – La Riforma dello Sport 2023
In scadenza al 31/10/2023
II 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma organica del lavoro sportivo, frutto di un processo articolato iniziato con la legge delega n. 86/2019, proseguito con il D.Lgs. n. 36/2021, conclusosi con il «Correttivo bis» D.Lgs. 120/2023.
La riforma si focalizza sul prevedere una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo, sulla disciplina dei co.co.co. sportivi e sulle tempistiche di adempimento degli obblighi di comunicazione e tenuta del LUL, nonché sul regime fiscale dei volontari.
L’ulteriore principio cardine della riforma è la previsione di figure e tipologie contrattuali diversificate a seconda
che l’attività sia svolta a titolo gratuito (volontario) o a titolo oneroso (lavoratore autonomo, co.co.co., lavoratore subordinato).
Co.co.co e lavoro autonomo
Gli adempimenti (quali ad es. Comunicazione Unilav, Flusso Uniemens, LUL, CU, 770) possono essere assolti
tramite il R.A.S. (Registro delle Attività Sportive).
I compensi pagati ai collaboratori sono fiscalmente esenti fino a 15.000 euro all’anno e non imponibili sotto il
profilo previdenziale fino a 5.000 euro all’anno. Ai fini fiscali si considerano anche i compensi erogati dal 1
gennaio al 30 giugno, mentre, ai fini contributivi solo i compensi percepiti dal 1 luglio al 31 dicembre.
I contributi previdenziali sono calcolati con aliquote del 25% (+ 2,03% di contributi minori assistenziali) o del 24% se il lavoratore è già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria*. Le aliquote sono applicate sulla parte
eccedente i primi 5.000 euro, inoltre, sino al 31/12/2027 la base imponibile è ridotta del 50%.
Non sottoposti a obbligo assicurativo Inail, in quanto si applica la tutela assicurativa obbligatoria per morte e
invalidità permanente. Con riferimenti al lavoro autonomo i contributi previdenziali sono calcolati con aliquote del 25% (+1,23% di contributi minori assistenziali) o del 24% se il lavoratore è già iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.
Volontari
Ossia i soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Tali prestazioni non sono retribuite ma possono essere rimborsate con esibizione di spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Scarica le slide per approfondire
Scadenza degli adempimenti per i Co.co.co
Comunicazione Unilav e iscrizione al LUL
In sede di prima applicazione della riforma, per i rapporti di lavoro iniziati prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023 avvenuta in data 04 settembre, l’Unilav è da inviarsi entro il 31/10/2023, in seguito l’adempimento dovrà essere espletato entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
Il LUL può essere emesso mensilmente o annualmente in un’unica soluzione. Ove il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione.
Trasmissione e versamenti previdenziali
Limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, trasmissione e versamenti dovranno essere effettuati entro il 31/10/2023. Tuttavia, con riferimento all’invio Uniemens, ad oggi, risultano assenti le specifiche tecniche. A far data dal 01/11/2023 trasmissione e versamenti dovranno essere effettuati ogni qualvolta è emesso il LUL.
Adeguamento statuti
Entro il 31/12/2023 le ASD e le SSD dovranno adeguare lo statuto per renderlo conforme alle nuove disposizioni legislative, pena la cancellazione dal Registro delle attività sportive.
Scarica le slide per approfondire
Whistleblowing
In scadenza il 17/12/2023
Il Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023
Il Whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente verificatesi sul luogo di lavoro:
• Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti lesivi dell’interesse pubblico e dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’organizzazione privata
• Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso canali interni (es. procedure di segnalazione previste dall’azienda) o esterni all’organizzazione (es. ricorso all’ANAC)
• Il D.Lgs. 24/2023 amplia la platea dei destinatari degli obblighi e delinea i profili sanzionatori in caso di violazioni.
Adozione del Whistleblowing entro il 17 dicembre 2023
Dal 15 luglio 2023
La data del 15 luglio ha riguardato i soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti a tempo determinato o indeterminato, pari o superiore a 250, nonché quelli che si occupano di alcuni settori particolari (servizi, prodotti e mercati finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, etc.), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto il requisito dimensionale dei lavoratori impiegati.
Dal 17 dicembre 2023
La data del 17 dicembre riguarderà anche i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media tra i 50 e i 249 lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 € in caso di: mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione delle procedure per effettuare le segnalazioni, comportamenti ritorsivi, violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante, ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla, mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute.
Scarica le slide per approfondire