Ecco un riassunto completo delle novità della Legge di Bilancio 2025, pubblicata nel supplemento n. 43 alla G.U. 305/2024 la legge di bilancio 2025, L. 30 dicembre 2024, n. 207 in vigore dall’1.1.2025.
CONFERMA IN VIA STRUTTURALE DI
Aliquote IRPEF a tre scaglioni :
- 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
- 35% per redditi superiori a 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
- 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.
NB: vedasi «nota»* di adeguamento per addizionali regionali e comunali
-Detrazione per i redditi di lavoro dipendente a € 1.955, se il reddito complessivo non supera € 15.000 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380.
–Trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori a € 15.000, trattamento integrativo di € 1.200 a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Confermate le disposizioni che regolano il trattamento per soggetti con redditi superiori a €. 15.000 ma non superiori a €. 28.000
* «nota»
Addizionali Regionali e Comunali differito al 15 aprile 2025 il termine entro cui modificare gli scaglioni e le aliquote per l’anno 2025 (per gli anni 2026 e 2027 il termine da rispettare rimane il 31 dicembre dell’anno precedente).
Le Regioni e i Comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino al 1° gennaio 2025.
Qualora le Regioni e i Comuni non approvino entro i termini stabiliti, la modifica degli scaglioni e delle aliquote, per il periodo d’imposta 2025 e per i due successivi, l’addizionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun Ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
Riduzione Cuneo Fiscale
DETRAZIONE FAMIGLIARI A CARICO
Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, salvo in caso di disabilità accertata.
«Altri familiari a carico*», riguarderanno solo gli ascendenti (padre e madre, nonni e bisnonni) che convivono con il contribuente, in pro quota tra coloro che hanno diritto.
Introducendo il comma 2-bis nell’art. 12 del TUIR, le detrazioni per il coniuge, i figli e gli ascendenti non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
*condizione reddituale per essere considerato fiscalmente a carico, il possesso di un reddito annuo non superiore a 2.840, 51 euro, per figli con più di 24 anni di età, elevato a 4mila euro per i figli fino a 24 anni di età.
INDENNITA’ ESENTE e ULTERIORE DETRAZIONE
Introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro
NB: vedasi «nota»* di definizione di reddito complessivo. L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.
Nello specifico la somma, rapportata all’intero anno*, sarà pari:
• al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
• al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
• al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.
*In attesa istruzioni Agenzia delle Entrate per l’applicazione, non essendoci nella norma alcun richiamo in merito al riconoscimento: rapportato a giorni detrazioni o su reddito imponibile mese.
Riconoscimento di una detrazione aggiuntiva pari:
- a 1.000 euro per reddito complessivo tra 20.000 e 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro (*), se reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
I sostituti d’imposta debbano riconoscere in via automatica sia il l’indennità fiscale che l’ulteriore detrazione e a conguaglio verificarne la spettanza.
Qualora il conguaglio risultasse a debito e d’importo maggiore a 60 euro, dovrà essere recuperato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile alla quale si applicano gli effetti del conguaglio
(es. conguaglio dicembre, prima rata su dicembre le restanti da gennaio a settembre)
In sede di conguaglio di fine rapporto il recupero avverrà in unica soluzione.
* «nota»
Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito da lavoro dipendente non si deve tenere conto della riduzione del reddito prevista per gli impatriati e il rientro dei cervelli
DETRAZIONI PER ONERI e SPESE, REDDITI MEDIO ALTI
Dal 2025 per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione d’imposta lorda, sono detraibili fino ad un ammontare calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all’aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare.
L’importo base è:
-14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro;
– 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro.
Il coefficienti da utilizzare è pari a:
- 0,50 se non sono presenti figli a carico;
- 0,70 in presenza di un figlio a carico;
- 0,85 in presenza di due figli a carico;
- 1 in presenza di più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità.
FRINGE BENEFIT
La legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a:
- 2.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico*;
- 1.000 euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.
Gli importi possono essere riconosciuti attraverso:
– Valore di beni ceduti e dei servizi prestati in favore del dipendente (es. omaggi natalizi, buoni acquisto di vario genere, servizio lavaggio biancheria, …)
– Rimborso utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
– Rimborso dei canoni di locazione dell’abitazione principale
– Rimborso degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale
*condizione reddituale per essere considerato fiscalmente a carico, il possesso di un reddito annuo non superiore a 2.840, 51 euro, per figli con più di 24 anni di età, elevato a 4mila euro per i figli fino a 24 anni di età.
Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nel rispetto delle condizioni come sotto menzionate, verrà riconosciuto un ulteriore fringe benefit di importo complessivo massimo annuo pari a 5.000 euro per i primi due anni di assunzione per somme erogate o rimborsate a fronte del pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione.
Condizioni per la fruizione:
- reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione
- Trasferimento della residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione)
ATTWNZIONE!! Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fine della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Nuovo criterio di determinazione del valore dei veicoli concessi in uso promiscuo
La novità prevista dalla legge di Bilancio per la determinazione del valore dei veicoli è il passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione per i soli veicoli assegnati dall’anno 2025. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:
- 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
- 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.
Va ribadito che tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025 per auto immatricolate dal 2025 .
Detassazione premi di produttività
Le legge di Bilancio stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti leggi di Bilancio, relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività.
Viene dunque confermata l’imposta del 5% alle seguenti condizioni:
• l’erogazione del premio dev’essere prevista dal contratto aziendale o territoriale;
• il valore dei premi non deve eccedere i 3.000 euro lordi;
• il reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 non deve essere superiore a 80.000 euro.
Deducibilita’ spese di trasferta solo se tracciabili
DEDUCIBILITA’ SPESE DI TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI
Viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025:
* i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati
mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con
conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a
condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque,
tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito,
di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi).
Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può
continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della
determinazione del reddito imponibile del lavoratore.
Inoltre, è previsto che:
* le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché
* i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,
sostenute per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del
TUIR) se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o
postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari
e circolari.
Esonero contributivo mamme lavoratrici
Viene prorogato in misura ridotta l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l’estensione anche alle lavoratrici autonome.. La fruizione di tale misura è riservata:
• alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
• dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
Da segnalare che per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024.
Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui.
Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.