In vigore la nuova procedura per comunicare le prestazioni rese dai lavoratori autonomi occasionali | Guarda il video

A partire dal 01 maggio 2022 sarà obbligatorio comunicare le prestazioni autonome occasionali esclusivamente tramite il Portale del Ministero del Lavoro .

L’obbligo riguarda tutte le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte a favore di committenti con la qualifica di imprenditori.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:

– gli Enti del Terzo Settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
– le aziende di vendita diretta a domicilio;
– le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli estesti;
– i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
– gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa;
– le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
– i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
– le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
– i partiti politici;
le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
– le ONLUS.

SANZIONI PREVISTE

In caso di mancata comunicazione, tramite la nuova modalità, è prevista una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2500€ per ciascun lavoratore per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

SEGNI PARTICOLARI DEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Le prestazioni dei Lavoratori Autonomi Occasionali, pagati con compenso soggetto a ritenuta d’acconto al 20%, sono regolate dall’art 2222 del Codice Civile.
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:
1. l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera;
2. l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
3. il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
4. l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
5. la corresponsione di un corrispettivo. assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale devono avere durata massima di 30 giorni annuali. È sempre preferibile, anche se non obbligatorio, stilare una lettera d’incarico in cui vengano definite le condizioni della prestazione (compenso; durata; oggetto della commessa; possesso dei requisiti di occasionalità del prestatore, etc).

Trattandosi di Lavoro Autonomo a tutti gli effetti, NON è prevista una retribuzione oraria; il compenso viene definito tramite accordo fra le parti.

Se il compenso è inferiore ai 5,000€ nell’anno fiscale, non sono previsti obblighi previdenziali a carico del committente. Superati i 5,000€ il prestatore dovrà iscriversi alla gestione separata INPA ed il committente dovrà versare i contributi al pagamento della commessa trasmettendo la dichiarazione UNIEMENS all’INPS.

COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE: GUARDA IL VIDEO

Per effettuare la nuova comunicazione di prestazione lavoro occasionale occorre autenticarsi sul sito Click Lavoro e compilare le 4 sezioni dedicate.

Guarda il video realizzato da StudioMarino e scopri tutti i passaggi necessari per effettuale la nuova comunicazione di prestazione di lavoro occasionale. Per ulteriori informazioni scarica il materiale allegato.

 

Per scaricare il materiale informativo compila il form:

     

     

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