In attesa degli incentivi per under 36 e per le donne

Le imprese non possono ancora utilizzare i benefici per giovani e donne introdotti dalla legge di Bilancio 2021 poiché si è in attesa che venga rilasciato il via libera della Commissione europea. Nonostante siano passati già sei mesi non sono ancora arrivate le autorizzazioni comunitarie.

Sgravi contributivi per chi assume under 36

La prima norma in questione riguarda i giovani under 36 ed è contenuta nei commi da 10 a 15 della legge 178/2020.

Descrizione Cosa manca per l’attuazione
A favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, assumono a tempo indeterminato soggetti di età inferiore ai 36 anni alla data della prima assunzione incentivata, o ne trasformano il rapporto di lavoro a termine in tempo indeterminato, viene riconosciuto uno sgravio del 100% dei contributi Inps loro carico (esclusi i premi e i contributi Inail), nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L’incentivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero non si applica alle prosecuzioni dei contratti di apprendistato, per le quali resta confermata la disciplina di cui alla legge di Bilancio 2018.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, lo sgravio spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravi contributivi per chi assume donne

La seconda è contenuta nel comma 16, sempre della legge di Bilancio L.178/2020.

Descrizione Cosa manca per l’attuazione
Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero), è aumentato al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Lo sgravio totale viene riconosciuto per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di:

– donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;

donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);

donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Condizione per la fruizione dello sgravio è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea

Cosa manca per l’attuazione ….l’autorizzazione europea!

Entrambe le norme prevedono che i benefici sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

 

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