Dal 1° luglio 2021 si riceverà un assegno unico e universale per ogni figlio a carico. Infatti, è stata approvata in Senato la Legge Delega il 30 marzo 2021. Per la definizione puntuale di beneficiari ed importi dell’assegno unico sono attesi appositi decreti attuativi, entro il termine di 90 giorni.
Calcolo dell’importo
Per quel che riguarda l’importo, la cifra esatta dell’assegno mensile non è ancora nota: si parla di somme da 80 a 250 euro mensili, da calcolare in base all’età del figlio e al valore dell’ISEE del nucleo familiare. I lavoratori che vogliano richiederlo possono provvedere al calcolo dell’ISEE tramite: patronati, CAF o dal sito INPS.
Perché unico e universale
Con unico si intende che il nuovo aiuto andrà a sostituire tutte le attuali forme di sostegno riconosciute alla famiglia; con universale, invece, che l’assegno sarà corrisposto ogni mese a tutti i contribuenti con figli, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, capienti o incapienti.
Quali misure saranno soppresse
L’erogazione dell’assegno unico porta con sé la graduale superamento delle seguenti misure:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- assegno di natalità
- premio alla nascita
- fondo di sostegno alla natalità
- detrazioni fiscali ex TUIR
- assegno per il nucleo familiare
Fino a quando si riceverà l’assegno unico
Il nuovo assegno sarà riconosciuto per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino a 18° anno d’età. L’importo dell’assegno è maggiorato per i figli successivi al secondo.
Successivamente sarà corrisposto direttamente al figlio maggiorenne in modalità ridotta fino al compimento del 21° anno di età, nel caso in cui:
- sia iscritto all’università
- svolga un tirocinio
- frequenti un corso professionale
- sia impegnato nel servizio civile universale
- svolga un lavoro a basso reddito
- sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego
Si definiscono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito inferiore a 4.000 euro annui.
A quale genitore spetta in caso di separazione
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
Le madri di età inferiore ai 21 anni riceveranno un assegno maggiorato.
Assegno unico maggiorato in caso di figlio con disabilità
L’assegno sarà maggiorato per ciascun figlio con disabilità con importo della maggiorazione graduato, in un range dal 30% al 50%, secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Sempre in tal caso, l’assegno verrà riconosciuto anche dopo i 21 anni senza maggiorazione, se il figlio permane nel nucleo familiare.
L’assegno non sarà considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali in favore dei figli con disabilità. Parimenti, le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno.
Assegno compatibile con il Reddito di cittadinanza
L’assegno sarà compatibile con il Reddito di cittadinanza: nella determinazione dell’ammontare complessivo dell’assegno e del beneficio economico del Reddito di cittadinanza si dovrà tener conto della quota di quest’ultimo relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
Requisiti di accesso
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale. A fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe.