Assegno Unico per lavoratori dipendenti: in vigore dal 1 marzo 2022

Il nuovo Assegno Unico e Universale sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e sostituisce: l’Assegno temporaneo per i figli minori, le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari.

DESTINATARI

Tutti i nuclei familiari con figli a carico, in particolare l’assegno è riconosciuto per:

• ogni figlio minorenne a carico (dal settimo mese di gravidanza);
• ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età (a condizione che: frequenti un corso di formazione o università; lavori, ma non superi gli 8.000 € di reddito complessivo annuo; svolga il servizio civile; sia registrato come disoccupato);
ogni figlio disabile, senza limiti di età.

MISURA DELL’ASSEGNO

La misura dell’assegno varia in base diversi fattori: età del figlio/a; il numero di figli; l’ISEE del nucleo familiare; eventuali disabilità del figlio/a. L’assegno può andare da un minimo di 25€ a un massimo di 175€.

L’assegno unico è maggiorato:
• Nel caso in cui il figlio/a sia disabile.
• Nelle famiglie con almeno tre figli (dal terzo figlio in poi l’assegno è maggiorato).
• Nelle famiglie in cui entrambi i genitori abbiano reddito da lavoro.
• Nel caso in cui la madre abbia un’età inferiore ai 21 anni.

È disponibile un simulatore per il calcolo dell’importo dell’Assegno Unico, accessibile anche da smartphone al seguente link: https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore#

MODALITÀ DI ACCESSO

La domanda va effettuata dal GENITORE o dal FIGLIO MAGGIORENNE esclusivamente in via telematica tramite:

www.inps.it: prestazioni e servizi > Assegno unico e universale, raggiungibile con: SPID di livello 2; Carta d’identità elettronica (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
• Contact Center: 803.164 (da rete fissa) oppure 06.164.164 (da rete mobile).
• Istituti di Patronato: Servizio TELEMATICO gratuito.

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

• Le domande vanno presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, al fine di far decorrere la prestazione dal 1° marzo 2022 (le domande presentate oltre il 1° marzo e fino al 30 giugno, danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo).
• Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo.
• In ogni caso le domande, presentate in qualunque momento dell’anno, danno diritto all’erogazione dell’assegno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.
L’INPS raccomanda di effettuare la domanda entro il 28 febbraio 2022, al fine di evitare una minore disponibilità economica nel mese di marzo, essendo la prestazione erogata il mese successivo a quello della domanda

ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE ISEE

In mancanza di ISEE, si può comunque effettuare la domanda, ma verrà corrisposto l’importo minimo dell’assegno.

 

Per scaricare il file con l’informativa completa compila il form:

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