Proroga smart working semplificato fino al 31 dicembre 2021

Con un emendamento approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera al disegno di legge di conversione del decreto Riaperture, è prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di ricorrere allo smart working semplificato per i datori di lavoro del settore privato.

Smartworking semplificato nel settore privato

Sino a fine anno, quindi, i datori di lavoro potranno comunicare il ricorso allo smart working in modalità semplificata, utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico disponibile sul sito del Dicastero.

Più specificatamente, la proroga riguarda:

  •  la possibilità, per i datori di lavoro, di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali con il lavoratore. Gli obblighi di informativa per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet INAIL;
  •  l’obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali : https://servizi.lavoro.gov.it.

Smart working: le prossime scadenze

Il prossimo 30 giugno scade l’operatività delle tutele predisposte per alcune categorie di lavoratori.

Di seguito se ne fornisce un quadro riepilogativo:

Lavoratore dipendente genitore di figlio minore di 16 anni

(Art. 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021, n. 61)

Può svolgere, in alternanza all’altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  •  sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa in presenza;
  •  infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  •  quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto

Genitore di figli di ogni età con disabilità grave o con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali

(Art. 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021, n. 61)

Può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche congiuntamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza o dell’attività educativa in presenza;
  • infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.

Genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati con almeno un figlio in condizioni di disabilità grave o figli con bisogni educativi speciali (BES)

(Art. 21 ter del decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 modificato dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30 convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021, n. 6)

Ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda la presenza fisica.

 

Lavoratori fragili

(Art. 15 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69)

Possono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione che sia ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

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