News di maggio 2023: riduzione cuneo fiscale, fringe benefit e molto altro!

Contratti a Termine

A partire dal 5 maggio 2023, le proroghe oltre i 12 mesi o i rinnovi dei contratti a termine potranno essere stipulati, ferma restando la durata non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi (ossia i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, sottoscritti da organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale);
  • esigenze di natura tecnica, produttiva o organizzativa individuate dalle parti causali valide solo fino al 30 aprile 2024 in assenza delle previsioni di cui al punto 1.
  • rimane ferma la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per sostituzione di altri lavoratori.

 

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Riduzione Cuneo Fiscale

All’art. 39 del decreto, l’esonero contributivo spettante ai lavoratori dipendenti è innalzato rispetto alla riduzione già prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022).

In particolare, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sulla tredicesima mensilità, passerà:

  •  dal 3% al 7% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera 1.923 euro (25.000 euro annui);
  • dal 2% al 6% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera 2.692 euro (35.000 euro annui).

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile e, i suddetti limiti di importo mensile, sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (in pratica non penalizza il calcolo pensionistico).

 

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Fringe Benefit

L’art. 40 del decreto prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000€, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas.

N.B. Si attendono chiarimenti per capire se il beneficio spetta per intero o è da riproporzionare tra i genitori quando i figli sono a carico di entrambi.

Quando un figlio può essere considerato a carico?

  • Se ha un’età non superiore a 24 anni e un reddito complessivo uguale o inferiore a 0,00€
  • Se, indipendentemente dall’età, ha un reddito complessivo non superiore a 840,51€

Documenti che devono essere prodotti dal lavoratore:

  • Dichiarazione del lavoratore attestante il diritto al beneficio con l’indicazione del codice fiscale dei figli (come indicato da L. 48/2023);
  • Documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica (si ipotizza, come già previsto dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2022);
  • Dichiarazione del lavoratore, che autocertifica di non aver richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) o del coniuge o del familiare.

 

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Semplificazione obblighi formativi

Al fine di alleggerire i datori di lavoro riguardo gli adempimenti relativi agli obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori, al momento dell’assunzione, l’art. 26 del decreto prevede che:

alcune informazioni relative a: periodo di prova, orario di lavoro, ferie, trattamento economico, preavviso, enti previdenziali ed assicurativi, congedi retribuiti e formazione, possano essere fornite ai lavoratori con la semplice indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo/aziendale.

I contratti collettivi ed eventuali regolamenti interni devono essere consegnati o messi a disposizione dei lavoratori (anche tramite pubblicazione online).

 

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