News di luglio 2023: Assunzioni Agevolate | Conversione in legge Decreto Lavoro | Congedo Parentale Aumento Indennità

Sgravio Strutturale Giovani < 30 – Legge di Bilancio 2018

Vigente e alternativa allo sgravio under 36

Incentivi previsti:

  • esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico ditta con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
  • per un periodo massimo di 36 mesi;
  • nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Riservati ai datori di lavoro privati:

  • che, dal 01/01/2018 al 31/12/2018, assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato, che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto 30 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato nell’arco della vita lavorativa;
  • per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nei casi di prosecuzione, successiva al 31/12/2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico dei 29 anni e 364 giorni alla data della conversione;
  • dal 01/01/2018, nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il requisito anagrafico dei 29 anni e 364 giorni alla data della conversione.

Esclusione: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti a chiamata, dirigenti, prestazioni di lavoro occasionale.

 

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Sgravio Giovani < 36 – Legge di Bilancio 2021

Iniziale stop al 30/06/2022. Ora autorizzato.

Incentivi previsti:

  • esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico ditta con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
  • per un periodo massimo di 36 mesi;
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Riservati ai datori di lavoro privati che:

  • dal 01/01/2021 al 31/12/2022, assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, che, alla data di assunzione o conversione, non abbiano compiuto 36 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato nell’arco della vita lavorativa;
  • dal 01/01/2021 al 31/12/2022, effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, per un periodo massimo di 48 mesi.

Esclusione: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti a chiamata, dirigenti, prestazioni di lavoro occasionale.

 

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Sgravio Giovani < 36 – Legge di Bilancio 2023

Iniziale stop al 30/06/2022. Ora autorizzato.

Incentivi previsti:

  • esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico ditta con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL;
  • per un periodo massimo di 36 mesi;
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Riservati ai datori di lavoro privati che:

  • dal 01/01/2023 al 31/12/2023, assumono lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, che, alla data di assunzione o conversione, non abbiano compiuto 36 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato nell’arco della vita lavorativa;
  • dal 01/01/2023 al 31/12/2023, effettuano assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, per un periodo massimo di 48 mesi.

Esclusione: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti a chiamata, prestazioni di lavoro occasionale.

 

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Sgravi Contributivi Giovani – Chiarimenti operativi Circolare INPS 57 del 2023

Non soggetti al regime dei minimis.

Esclusione: imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico, imprese che non rispettano il diritto di precedenza nell’assunzione di nuovi lavoratori, imprese soggette a sanzioni da parte dell’Unione Europea.

Condizioni di fruizione:

  • il datore di lavoro deve avere DURC valido (regolare versamento dei contributi INPS e INAIL);
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro non deve procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro deve rispettare le disposizioni del CCNL di riferimento, verificare di essere in regola con le Disposizioni relative alla Sicurezza e, qualora sussistano i requisiti dimensionali, con l’assolvimento del collocamento obbligatorio (disabili).

Il datore di lavoro può procedere all’applicazione dello sgravio e al recupero degli arretrati mediante flusso Uniemens. Under 30 e Under 36 sono tra loro alternativi e non sono cumulabili con altri incentivi.

 

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Incentivo Donne Over 50

Iniziale stop al 30/06/2022. Ora autorizzato.

(Legge Bilancio 2021: 1. n. 178/2020 art.1 c.16)

Incentivi previsti:

  • esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico ditta;
  • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua.

Riservati ai datori di lavoro privati che, nel biennio 2021-2022, assumono LAVORATRICI svantaggiate:

  • over 50 e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • di qualsiasi età, che svolgono professioni in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Esclusione: contratti di apprendistato, contratti di lavoro domestico, contratti a chiamata, prestazioni di lavoro occasionale.

Estensione per l’anno 2023 dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico ditta nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.

 

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Sgravio Donne – Chiarimenti operativi Circolare INPS 58 del 2023

Esonero contributivo beneficiari assegno d’inclusione

Non soggetti al regime dei minimis.

Esclusione: imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico, imprese che non rispettano il diritto di precedenza nell’assunzione di nuovi lavoratori, imprese soggette a sanzioni da parte dell’Unione Europea.

Condizioni di fruizione:

  • il datore di lavoro deve avere DURC valido (regolare versamento dei contributi INPS e INAIL);
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro non deve procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro deve rispettare le disposizioni del CCNL di riferimento, verificare di essere in regola con le Disposizioni relative alla Sicurezza e, qualora sussistano i requisiti dimensionali, con l’assolvimento del collocamento obbligatorio (disabili);
  • il datore di lavoro deve realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il datore di lavoro deve effettuare preventiva domanda on-line mediante modulo 92-2012 presente nel Cassetto previdenziale INPS per OGNI evento incentivabile e può procedere al recupero degli arretrati mediante flusso Uniemens. Non cumulabile con altri incentivi, salvo il caso in cui il suo utilizzo non esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile.

 

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CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LAVORO 48/2023

SMART WORKING

Proroga del diritto al lavoro agile per specifiche categorie di lavoratori

La legge n. 85/2023, nel convertire il decreto legge 48/2023, ha prorogato il diritto al lavoro agile istituito in periodo emergenziale, per le seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori fragili affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto Ministeriale 4 febbraio 2022. Per questa categoria di lavoratori, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è prorogato fino al 30 settembre 2023. Il datore di lavoro ha l’onere di assicurare tali modalità di svolgimento della prestazione anche attraverso l’adibizione a mansione diversa (compresa nella medesima categoria o area di inquadramento), senza la decurtazione della retribuzione.
  • Per i lavoratori con figli fino a 14 anni, compatibilmente con la mansione svolta e a condizione che l’altro genitore non sia disoccupato o sospeso dal lavoro (cassa integrazione) e per i lavoratori che sulla base delle valutazioni dei medici competenti risultino più esposti al contagio da virus SARS-CoV-2, il termine del diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che in merito alla fruizione della prestazione lavorativa in modalità agile per le categorie di lavoratori sopra elencate, qualora vi sia anche un accordo individuale tra le parti, la legge sembra lasciare discrezionalità al datore di lavoro circa la possibilità di concedere il ricorso totale o parziale allo smart working.

Tale questione rimane comunque oggetto di dubbi interpretativi da parte degli esperti.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2023

La legge n. 85/2023, nel convertire il decreto legge 48/2023, ha confermato l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti:

  • dal 3% al 7% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera 1.923 euro (25.000 euro annui);
  • dal 2% al 6% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera 2.692 euro (35.000 euro annui).

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile e, i suddetti limiti di importo mensile, sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (in pratica non penalizza il calcolo pensionistico).

N.B. Sulla tredicesima mensilità continuano a valere i valori di esonero della legge di bilancio 2023, vale a dire:

  • 3% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera 1.923 euro (25.000 euro annui);
  • 2% se l’imponibile ai fini previdenziali non supera 2.692 euro (35.000 euro annui).

 

FRINGE BENEFIT

Per il 2023

La legge n. 85/2023, nel convertire il decreto legge 48/2023, ha confermato che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000€, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico*, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas.

Tale limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Limite esenzione: innalzamento della soglia da 258€ a 3000€ solo per lavoratori dipendenti con figli a carico

  • che hanno percepito nell’anno 2023 un reddito non superiore a 2.840,51 euro
  • di età non superiore a 24 anni che hanno percepito nell’anno 2023 un reddito non superiore a 4.000 euro

Oggetto del benefit: in aggiunta ai fringe benefit classici è stata aggiunta la possibilità di pagare o rimborsare utenze domestiche (luce, acqua, gas).

Sono attesi chiarimenti operativi dall’INSP e dall’Agenzia delle Entrate.

 

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CONGEDO PARENTALE – Circolare INPS n. 45 del 2023

Incremento dal 30% all’80% dell’indennità

L’art.1, co. 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, attraverso la modifica al Testo Unico per la maternità e paternità, ha disposto l’elevazione dal 30% all’80% dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La modifica normativa recata dalla Legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale a quelli previsti, ma dispone l’elevazione dell’indennità all’80% di uno solo dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro.

La mensilità indennizzata all’80%:

  • può essere fruita in modalità ripartita tra gli stessi genitori o da uno solo di essi;
  • non è preclusa la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio;
  • può essere fruita per intero o frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

In seguito alla piena operatività della nuova misura dell’80%, il trattamento economico del congedo parentale risulta essere così articolato:

  • 1 mese indennizzato all’80% (se fruito entro il 6° anno di vita del figlio).
  • 8 mesi indennizzati al 30% (se fruiti entro il 12° anno di vita del figlio).
  • 2 mesi non indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’art 34 comma 3 del TU.

 

Destinatari e condizioni

Si rivolge ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato. Sono escluse tutte le atre categorie di lavoratori.

Si rivolge ai genitori che terminano, anche per un solo giorno, il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2022.

Come presentare domanda

può essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale
  • tramite in contact center integrato
  • tramite gli istituti di patronato

Applicabilità da luglio 2023 e possibilità di recupero del periodo da 01 gennaio a 30 giugno 2023.

In attesa di istruzioni operative da parte dell’INPS.

 

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