LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) – LE FAQ DEL MINISTERO

Con nota 21180 del 15/11/2016 il Ministero ha fornito ulteriori indicazioni relative alla nuova gestione dei buoni lavoro così come prevista dal c.d. Correttivo del Jobs Act.

Con questi chiarimenti, che sono andati ad integrare le risposte alle FAQ presenti  sul portale del Ministero, dovrebbe essere definitivo il quadro normativo ed interpretativo inerente i nuovi adempimenti richiesti per il lavoro accessorio.

In particolare si evidenziano le seguenti indicazioni :

1) La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, ma non si riscontra alcun limite di soggetto per ogni e-mail.” Questo significa che è stata confermata l’accettabilità di una singola comunicazione che riguardi più lavoratori contemporaneamente, purché per ognuno di essi si riportino specificatamente e separatamente tutti i dati richiesti dalla norma.
2) Vista la finalità ispettiva dell’e-mail, in un’unica comunicazione si possono indicare più giorni, purché le prestazioni vengano puntualmente distinte. Le eventuali modifiche delle giornate o degli orari, lo ricordiamo, andranno comunicate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.” Ossia è possibile in una singola e-mail indicare anche più giornate lavorative, fatto salvo l’obbligo di indicare nel dettaglio l’orario di lavoro e tutti gli altri dati richiesti dalla normativa.
3) In caso di più prestazioni nella stessa giornata, ad esempio intervallate per la pausa pranzo, nella comunicazione è sufficiente indicare i diversi orari di inizio e fine (ad esempio dalle ore 08.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 17.00).
4) La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:
– se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
– se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
– se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
– se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
– se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
– se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
– se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

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