Secondo quanto disposto dal decreto Sostegni, come convertito in legge n. 69/2021, anche per quest’anno non saranno imponibili le erogazioni gratuite di beni e servizi fino a 516,46 euro.
Non vi è dubbio che la conferma della soglia raddoppiata trovi la sua ratio nella volontà legislativa di agevolare la concessione di buoni spesa, buoni benzina o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti, grazie all’incremento del limite di non tassazione dei beni e servizi riconosciuti gratuitamente ai lavoratori dipendenti. Tuttavia, se la soglia di 516,46 euro viene superata, l’intero valore dei beni e servizi ceduti gratuitamente ai dipendenti concorrerà alla formazione del reddito di questi ultimi.
Il regime impositivo dei fringe benefit
L’art. 51 TUIR annovera diverse tipologie di fringe benefit e con riferimento a ciascuna di esse dispone un differente regime impositivo:
- fringe benefits a “base imponibile protetta”: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 2, TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente;
- fringe benefits a “base imponibile convenzionale”: si tratta delle erogazioni di beni e servizi di cui all’art. 51, comma 4, TUIR, che sono esclusi integralmente dalla formazione del reddito da lavoro dipendente (auto aziendali);
- fringe benefit: erogazione dei beni e servizi, che non concorrono alla formazione del reddito fino a 258,23 euro, di cui all’art. 51, comma 3, TUIR.
Con specifico riferimento a tale ultima categoria di fringe benefit, sulla quale è intervenuta la legge di conversione del decreto Sostegni, ai fini della loro quantificazione si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 TUIR.
Come quantificare la soglia di esenzione
Inoltre, sempre con riferimento alla soglia di 516,46 euro si rileva che:
- la soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, non essendo invece prevista per quelle in denaro;
- tale previsione si applica a tutti i fringe benefit, sia a quelli determinati in base al valore normale, sia a quelli determinati con base imponibile protetta (i.e. auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, prestiti ai dipendenti, fabbricati in uso ai dipendenti). Al ricorrere di tali fattispecie, si devono dedurre le somme eventualmente trattenute al dipendente o quelle a costui addebitate relativamente alle medesime erogazioni;
- ai fini della quantificazione della soglia si deve tener conto di tutti i fringe benefit percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta;
- ai fini della quantificazione della soglia rilevano anche ai beni ceduti e ai servizi prestati al coniuge del dipendente o ai suoi familiari. Rilevano quindi i beni ceduti e i servizi prestati non solo al dipendente, ma anche al soggetto a questo equiparato (ad esempio pensionato, cassaintegrato), nonché al coniuge, ai figli e agli altri familiari indicati nell’art. 12 TUIR, anche se non fiscalmente a carico;
- beni e servizi possono essere erogati anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (buoni spesa, ai buoni benzina).