EMERGENZA COVID 19: CONGEDO STRAORDINARIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022

I genitori lavoratori dipendenti privati, autonomi ed iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, possono fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi ed indennità. In altre parole se un genitore ne fruisce, l’altro non ne avrà diritto.
Possono fruire di questi congedi anche i lavoratori che possono svolgere la propria attività in modalità Smart Working.

Durata del congedo

Il congedo spetta, nella finestra che va dal 22/10/2021 fino al 31/12/2021,  per tutta la durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) a seguito di contatto avvenuto.

Genitori con figli conviventi minori di 14 anni

  • Ai lavoratori dipendenti, per tutta la durata del congedo spetta un’indennità pari al 50% della retribuzione e copertura della contribuzione figurativa.
  • Ai lavoratori della Gestione Separata spetta un’indennità, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato ai fini della determinazione dell’indennità di maternità e paternità.
  • Ai lavoratori Autonomi, per ciascuna giornata indennizzabile, spetterà un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

Genitori con figli conviventi di età compresa fra 14 e 16 anni

Per tutta la durata delle condizioni elencate al punto 2, hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza retribuzione, né indennità, né riconoscimento della contribuzione figurativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento.

Genitori con figli disabili

I genitori con figli disabili in situazioni di gravità accertata, , ai sensi dell’art.3 comma 3 Legge 104, indipendentemente dall’età del figlio ed indipendentemente dalla convivenza, a patto che il figlio/a sia iscritto ad una scuola (di ogni ordine e grado) o sia ospitato in una struttura a carattere assistenziale, vengono riconosciute le indennità del punto 3.

Richiesta e fruizione

I congedi potranno essere usati sia per l’intera giornata che in modalità oraria. Le modalità di richiesta verranno definite nei prossimi giorni dall’INPS.

Conversione dei congedi

I congedi parentali «Ordinari», pagati con un’indennità pari al 30% della retribuzione, fruiti dall’inizio dell’anno scolastico fino al 22/10, utilizzati nei casi degli eventi elencati al punto 2, potranno essere convertiti in Congedi Straordinari e pagati al 50%.

 

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