Assegno unico – norma “ponte”: domande entro il 30 giugno 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. n. 79/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, introducendo una misura “ponte” e disegnando un percorse a tappe che a decorrere dal 1° luglio riguarderà solo chi attualmente non percepisce gli assegni al nucleo familiare.

L’attuazione compiuta della riforma viene, di fatto, rinviata al prossimo anno: a partire dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’assegno unico e universale.

A chi spetta l’assegno “ponte”

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno stato membro dellUnione Europea;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
  • non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare.

In particolare, ne beneficeranno:

  • soggetti inattivi;
  • percettori di reddito di cittadinanza;
  • lavoratori autonomi;
  • dipendenti tagliati fuori dagli assegni in ragione del reddito familiare.

 

Importi e modalità di presentazione della domanda

L’Assegno ponte prevede una indennità mensile da 30 euro a 217,8 euro al mese per ciascun figlio.

 É esente dall’IRPEF, cumulabile con il reddito di cittadinanza e con altri aiuti e bonus erogati da Regioni e Comuni.

L’importo massimo mensile è pari a 167,5 euro per primo e secondo figlio, con un incremento del 30% dal terzo figlio in poi e, per ciascun figlio minore con disabilità, gli importi sono ulteriormente maggiorati di 50,00 euro. Nella seguente tabella trovate l’andamento del beneficio rispetto ai livelli ISEE e della composizione familiare.

La richiesta dell’assegno “ponte” andrà presentata in modalità telematica all’INPS, utilizzando i consueti canali dell’Istituto di previdenza, e secondo le modalità attese con un provvedimento di prassi da pubblicarsi entro giugno 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione dell’assegno avverrà mediante accredito sull’IBAN del richiedente. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

Maggiorazione assegni familiari, per chi già beneficia dell’assegno familiare

L’INPS ha pubblicato le tabelle aggiornate per il calcolo dell’assegno per il nucleo familiare spettante a lavoratori subordinati e assimilati a partire dal prossimo mese di luglio 2021.

Le tabelle tengono conto della maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dal D.L. n. 79/2021.

Le nuove tabelle restano in vigore fino alla piena operatività dell’assegno unico universale. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2021.

Modalità di presentazione della domanda di integrazione all’assegno per il nucleo familiare

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica mediante uno dei seguenti canali:

  • tramite il servizio on-line dedicato;
  • patronati;
  • datore di lavoro;

Gli importi così determinati sono messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale, con l’applicazione “Consultazione Importi ANF”, che consente di visualizzare le informazioni relative alle domande Assegno Nucleo Familiare Dipendenti: importi massimi spettanti, giornalieri e mensili, e periodo di riferimento.

In caso di separazione o divorzio dei genitori, alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di fatto dei rapporti tra i coniugi e le condizioni di affidamento dei figli.

 

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